Carlo Levi

Associazione Culturale "Centro Carlo Levi" Matera

Carlo Levi - Lucania '61 (particolare)

S T A T U T O

TITOLO    I
Costituzione  -  Sede  -  Scopi  -  Durata

ART.  1
Sotto il patrocinio della omonima “Fondazione, avente sede in Roma, si è costituito il Centro “Carlo Levi”, libera associazione con finalità culturali, sociali e civili.

ART.  2
Il Centro ha sede in Matera.

ART.  3
La durata del Centro è fissata a tempo indeterminato.

ART.  4
Il Centro anche in collaborazione con la Fondazione, si propone di diffondere il significato artistico, letterario, politico e culturale del pensiero e dell’opera di Carlo Levi. Si prefigge di patrocinare, promuovere ed attuare studi, ricerche, seminari, convegni, mostre e ogni altra attività letteraria, artistica e culturale utile all’approfondimento critico dei problemi relativi allo sviluppo sociale, economico, culturale e civile del Mezzogiorno, nonché di affrontare problemi di attualità e di particolare valore storico-culturale di livello nazionale e internazionale e, infine di trattare temi di interesse giovanile. Si propone, inoltre, di diffondere la propria opera mediante attività editoriali e l’uso di mezzi di comunicazione idonei alla realizzazione delle proprie finalità.
Il Centro intende ispirarsi, nello svolgimento della sua attività, ai principi di libertà della ricerca scientifica e al rispetto del pluralismo delle posizioni politiche e culturali.
Per meglio conseguire le sue finalità potrà stabilire rapporti di collaborazione, oltre che con la Fondazione Carlo Levi, con altre istituzioni culturali ed enti sia nazionali che internazionali, e con ogni altra formazione sociale, aventi analoghi interessi.


TITOLO    II
I  soci

ART.  5

Possono essere soci del Centro le persone fisiche, gli enti e gli istituti pubblici e privati e in genere quanti ne facciano domanda condividendone le finalità

ART.  6
Si distinguono le seguenti categorie di soci:
A)    – soci fondatori;
B)    – soci ordinari;
C)    – soci benemeriti;
D)    – soci onorari;
E)    – soci istituzionali;
a)    - Sono soci fondatori coloro che hanno dato vita al Centro sottoscriendone l’atto costitutivo. Sono inoltre considerati tali a tutti gli effetti coloro che sono stati iscritti al Centro per almeno cinque anni.
b)    – Sono soci ordinari coloro la cui domanda d’iscrizione al Centro viene accolta.
c)    – Sono soci benemeriti coloro che hanno particolarmente contribuito in qualsiasi modo alla crescita del Centro; alla loro nomina provve- de il Consiglio di Amministrazione a maggioranza di voti.
d)    – Sono soci onorari le personalità del mondo della scienza, della cultura e delle arti a cui l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, a maggioranza di voti, ritenga di conferire tale riconoscimento.
e)    – Possono essere soci istituzionali, oltre la Fondazione Carlo Levi,  la Regione Basilicata, la Provincia di Matera, il Comune di Matera ed enti e istituzioni che intendono aderire al Centro. Con essi il Consiglio di Amministrazione stipulerà apposite convenzioni per concordare gli impegni per la realizzazione dei fini statutari, eventuali contributi finanziari, la messa a disposizione di locali e di personale e l’impegno di qualsivoglia genere per facilitare l’attività culturale del Centro.  I rappresentanti di tali enti possono essere membri del Consiglio di Amministrazione con diritto di voto. Le convenzioni devono essere ratificata dall’Assemblea.

ART.  7
I soci fondatori e ordinari hanno l’obbligo di versare la quota annuale nell’ammontare e nei termini stabiliti dall’Assemblea, nonché di erogare i conferimenti daliberati dall’Assemblea.
I soci ordinari hanno l’obbligo di versare, a ricezione della comunicazione di accettazione della domamda di ammissione, o contestualmente all’inoltro della comunicazione di adesione, la quota di iscrizione nell’ammontare stabilito dall’Assemblea.
Il mancato pagamento della quota annuale e della quota di iscrizione sospende l’esercizio di ogni diritto sociale.

ART.  8
I soci ordinari, i soci fondatori, i soci benemeriti e i soci istituzionali hanno diritto di voto nelle assemblee e sono eleggibili alle cariche sociali secondo le norme stabilite dal presente statuto per la composizione e l’elezione di ciascun organo; ai soci onorari è riconosciuta la facoltà di esprimere pareri in sede assembleare e, se richiesti, di presenziare nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione. I soci istituzionali esercitano i diritti sociali a mezzo del loro rappresentante.  Non possono essere eletti nelle cariche sociali i soci ordinari la cui domanda di iscrizione è stata accolta nei sei mesi precedenti la data di convocazione dell’Assemblea.

ART:  9
La qualità di socio si perde: per recesso; per esclusione.
Il recesso dovrà essere comunicato al Consiglio di Amministrazione e ha decorrenza immediata.

La esclusione, previa contestazione al socio degli addebiti, è deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei casi di morosità e per gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.

Il provvedimento di esclusione è impugnabile innanzi al Collegio dei Probiviri nei termini e con le modalità previste dall’art. 22 del presente Statuto.
      
TITOLO   III
Gli organi sociali

ART:  10
 Gli organi del Centro sono:
-    l’Assemblea dei soci;
-    il Consiglio di Amministrazione;
-    il Presidente;
-    il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti;
-    il Collegio dei Probiviri.
l Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri sono eletti dall’Assemblea a votazione segreta e con voto di ciascun partecipante limitato agli otto decimi dei membri da eleggere. Sono eletti i candidati che conseguano il maggior numero di voti, fatta salva in ogni caso la quota che fosse riservata ai soci fondatori.
Detti organi durano in carica tre anni. Gli eletti sono rieleggibili ad esclusione del Presidente del Consiglio di Amministrazione che è rieleggibile una sola volta ed è nuovamente eleggibile trascorsi tre anni dalla ultima elezione.

ART:  11
L’Assemblea è costituita dai soci fondatori, ordinari e istituzionali, che non versino in mora, e dai soci benemeriti. All’Assemblea sono ammessi a presenziare i soci onorari, senza diritto di voto. L’Assemblea è convocata dal Presidente del Centro su deliberato del Consiglio di Amministrazione o a richiesta motivata di un quinto dei soci iscritti aventi diritto di voto.
 L’avviso di convocazione, con l’indicazione degli argomenti  all’o. d. g., è trasmesso, senza obbligo di formalità, anche per posta elettronica ad ogni socio presso la sua residenza o la sua sede; agli enti presso la residenza del delegato almeno dieci giorni prima della data fissata.
      
ART.  12
L’Assemblea, in sessione ordinaria, è convocata almeno una volta all’anno entro il 15 febbraio.
E’ compito dell’Assemblea:
a)    approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;
b)    approvare gli indirizzi programmatici;
c)    deliberare sugli atti di gestione amministrativa;
d)    fissare la misura della quota di iscrizione e delle quote annuali;
e)    eleggere i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio
dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Probiviri.
In sessione straordinaria delibera sulle modifiche al presente Statuto, sullo scioglimento del Centro e sugli argomenti che il Consiglio di Amministrazione o il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti gli affidano.
Elegge i delegati del Centro che fossero chiamati a rappresentare lo stesso in enti o istituzioni pubbliche o private scegliendoli fra i soci fondatori.

ART.  13
L’Assemblea può essere presieduta dal Presidente onorario del Centro, dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
Funge da segretario il Segretario del Consiglio di Amministrazione o altro socio chiamato dal Presidente dell’Assemblea ad assolvere tale funzione.

ART.  14
L’Assemblea è validamente costituita con la partecipazione di almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e, decorsa mezz’ora  dall’orario indicato nell’avviso, qualunque sia il numero dei presenti.
Sono valide le delibere che conseguano la maggioranza dei voti validamente espressi.
Le votazioni per le elezioni degli organi sociali e quelle che comunque implichino scelte o apprezzamenti sulle persone, sono segrete; in ogni altro caso, salvo difforme richiesta di un decimo dei votanti, sono effettuate per alzata di mano o per appello nominale.
Ogni socio può farsi rappresentare da altro socio nella votazione mediante delega scritta. Ogni socio può disporre di non più di due deleghe.
Le delibere validamente assunte hanno efficacia immediata, tranne che non risulti diversamente dalle stesse.

ART.  15
Il Consiglio di Amministrazione si compone di  nove membri, eletti dall’Assemblea, dei quali almeno sei con qualifica di socio fondatore, del rappresentante della Fondazione Levi e dei rappresentanti delegati degli enti e delle istituzioni che hanno stipulato la convenzione.

ART.  16
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce in Matera presso la sede sociale o in altro luogo idoneo, su convocazione del Presidente del Centro o di un suo delegato.
Delibera a maggioranza dei presenti sugli argomenti all’o.d.g. e su quegli altri che la maggioranza dei partecipanti alla sessione chiede di discutere. Le delibere adottate su argomenti non all’o.d.g. devono essere ratificate nella seduta successiva.

ART.  17
Il Consiglio di Amministrazione ha poteri di ordinaria e, per quanto non sia riservato alla competenza dell’Assemblea, anche di straordinaria amministrazione.
I suoi compiti sono:
- predisporre entro il 28 febbraio di ogni anno il bilancio preventivo e consuntivo;
- emanare il regolamento interno, da far approvare poi dall’Assemblea.
- provvedere all’organizzazione degli uffici del Centro e alla definizione dei rapporti col personale dipendente;
- deliberare su eventuali accordi di collaborazione con altri enti e istituti nazionali e internazionali che svolgono attività affini a quelle del Centro;
- deliberare su domande di ammissione a socio e sulle esclusioni dagli associati per morosità o per altri motivi;
- eleggere nel proprio seno il Presidente, che è anche Presidente delCentro, un Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere;
- eleggere, se del caso, un Presidente onorario del Centro.

ART.  18
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza legale del Centro. Può per specifici adempimenti ed affari farne speciale delega ad altro socio.
Egli presiede l’Assemblea generale dei soci e il Consiglio di Amministrazione. In caso di comprovata necessità, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio, con l’obbligo di sottoporli alla ratifica di tale organo entro i successivi trenta giorni.
E’ di sua esclusiva competenza promuovere i deliberati di esclusione dei soci per indegnità, proporre la nomina dei soci onorari e dei soci benemeriti. Tali poteri non sono delegabili.
In caso di assenza o di impedimento, le sue mansioni potranno essere espletate dal Vice Presidente.
Il Presidente può anche conferire procure speciali per singoli atti a terzi.

ART.  19
Il Collegio dei Sindaci Revisori dei Conti si compone di tre membri effettivi, di cui uno con le funzioni di Presidente, e di un supplente. Il Sindaco supplente subentra al Sindaco effettivo in caso che questi decada o comunque cessi dalla carica.
Il Collegio ha il compito di vigilare e di controllare la regolare tenuta dei conti del Centro, di effettuare verifiche di cassa e di riferire al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea in ordine al bilancio.
Il Presidente del Collegio può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

ART.   20
Il Collegio dei Probiviri è costituito da tre membri.
Il Collegio ha il potere di dirimere in via esclusiva ogni controversia che dovesse insorgere tra i soci, tra i soci e gli organi sociali, tra gli organi medesimi.

ART.  21
I membri elettivi degli organi collegiali (Consiglio di Amministrazione, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri) in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive decadono dall’incarico. In loro vece subentrano i primi non eletti nell’ultima elezione assembleare. Parimenti si procede in caso di dimissioni, recessioni, decessi.
Alla sostituzione di un componente che rappresenti un socio istituzionale procede l’istituzione interessata.

ART.  22
I ricorsi avverso i deliberati dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione, o avverso le determinazioni adottate dal Collegio dei Sindaci, vanno proposti al Collegio dei Probiviri mediante deposito presso la segreteria del Centro, a pena di decadenza, entro trenta giorni dalla pubblicazione all’albo sociale o dalla comunicazione ricevuta dall’interessato.
La proposizione del ricorso non sospende l’efficacia del provvedimento impugnato. La sospensione può essere accordata dal Collegio ove sussistano gravi motivi.
In caso di controversia tra soci il Collegio giudica secondo equità; in ogni altro caso giudica in conformità delle norme del presente Statuto, dei regolamenti interni e della legge.
Le decisioni del Collegio dei Probiviri, pubblicate mediante deposito presso la segreteria del Centro che ne dà comunicazione agli interessati, sono inappellabili.

TITOLO   IV
Del  patrimonio  sociale

ART.  23
 Il patrimonio del Centro è costituito:
a)- dalla produzione artistica di Carlo Levi pervenuta al Centro dalla Fondazione Levi e ceduta in comodato al Comune di Matera per la destinazione e l’uso  di cui alla Convenzione fra il Comune di Matera, la Fondazione Levi, la Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici di Matera ed il Centro Levi del 12/05/1997 Reg. a Matera il 23/05/1997 al n. 1160 Mod. 1° Atti Pubblici.
b)- dai conferimenti a qualunque titolo effettuati dai soci nonché dalle contribuzioni da parte di enti ed istituzioni. Affluiscono al patrimonio anche le elargizioni, pur se a titolo di rimborsi o anticipazioni di spesa, che possono derivare dalle attività del Centro.
Le erogazioni finanziarie, con specifica destinazione, le funzioni affidate in gestione fiduciaria, le funzioni di servizi o di personale, l’uso di beni immobili o strumentali da chiunque consentiti gratuitamente al Centro, vanno soggetti a gestione separata.
Apposito regolamento determina i criteri e le modalità di gestione del patrimonio e di ogni altra attività finanziaria del Centro.

ART.  24
I beni comunque in proprietà del Centro costituiscono il fondo comune: è costituito a garanzia delle obbligazioni assunte dal Centro e nessun diritto compete ai soci o ai loro aventi causa sullo stesso, né può essere chiesta in alcun modo e tempo la divisione.
In caso di scioglimento del Centro il patrimonio costituito dalla produzione artistica di Carlo Levi, di cui all’articolo precedente, sarà devoluto al Comune di Matera con il vincolo di destinazione di cui alla Convenzione in atto indicata nello stesso articolo.
Il restante patrimonio netto del Centro sarà devoluto dall’Assemblea in favore di istituzioni culturali e sociali operanti a Matera.

TITOLO  V
Norme finali

ART.  25
Ogni socio ha diritto di prendere visione  delle delibere adottate dall’Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione e di richiederne copia a proprie spese.

ART.  26
L’anno sociale coincide con l’anno solare.

ART.  27
Sono oggetto di regolamento interno: la gestione finanziaria del Centro, la organizzazione degli uffici e la gestione del personale e dei servizi. Anche con regolamento possono essere disciplinate particolari attività che possono impegnare il Centro a tempo definito.

ART.  28
Modifiche al presente Statuto possono essere apportate con delibere approvate a maggioranza qualificata dei 2/3 dei soci presenti, purché all’Assemblea partecipi 1/3 dei soci.

ART.  29
Per quanto altro non previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alle norme vigenti in tema di associazione.